Il fatto
Giovedì 7 ottobre l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha respinto il Rapporto del deputato britannico Christine McCafferty, in cui si chiedeva di limitare i diritti fondamentali dei cittadini all'obiezione di coscienza, soprattutto nei confronti di chi, lavorando nel settore sanitario, non intende partecipare a pratiche quali l'aborto o l'eutanasia.
Il Consiglio d’Europa ha ribaltato i termini della questione sottoposta al suo esame. È sufficiente considerare che il titolo assegnato dalla relatrice Christine McCafferty al documento oggetto di discussione era: “L’accesso delle donne alle cure mediche legali: il problema del ricorso non regolamentato all’obiezione di coscienza”.
Sia chiaro che l’espressione “cure mediche legali” è solo un modo raffinato per dire aborto. La McCafferty e le lobbies abortiste tentano da tempo di costruire il concetto di diritto di aborto come espressione del diritto alla salute riproduttiva.
La stessa Organizzazione delle Nazioni Unite appoggia piani anti povertà, di sviluppo e di procreazione responsabile fondati sulla necessità di «eliminare» il maggior numero di gravidanze possibili. È una logica perversa secondo la quale il modo migliore di ridurre le morti per parto e le morti di infanti non è di migliorare le cure che le madri e i bambini hanno a disposizione, o la qualità e il numero dei dottori, o le strade per arrivare agli ospedali, ma semplicemente di ridurre il numero delle gravidanze attraverso aborti e anticoncezionali.
L’obiezione di coscienza costituisce evidentemente un grave ostacolo a tale indirizzo.
Nel documento della parlamentare Christine McCafferty si lamentava una mancanza di regole o un’inadeguata applicazione di quanto stabilito sull’obiezione di coscienza in molti Stati, tra cui anche l’Italia. Secondo quanto sostenuto dalla parlamentare inglese questa situazione porterebbe a un mancato equilibrio tra il diritto alla libertà del personale sanitario e quello della donna ad accedere all’aborto.
Il documento, tuttavia, è stato bocciato ed al suo posto, il 7 ottobre, è stato adottato in sede parlamentare un nuovo testo, che dopo la discussione e il voto in aula è stato intitolato: “Il diritto all’obiezione di coscienza nelle cure mediche legali”.
La risoluzione adottata (n 1763/2010) afferma che nessun ospedale, struttura sanitaria o persona può essere oggetto di pressioni, ritenuta responsabile o subire discriminazioni di alcun tipo per il rifiuto di praticare o assistere un aborto, eutanasia o qualsiasi atto che possa provocare la morte di un feto umano o embrione!
È stato inoltre cancellato il richiamo all’obbligo per i medici di informare i pazienti su tutte le opzioni di cura disponibili, indipendentemente dal fatto che tali informazioni possano indurre il paziente a seguire una cura a cui l’operatore sanitario obietta.
Una situazione paradossale
L’attacco contro il principio dell’obiezione di coscienza può apparire paradossale, tenuto conto dell’ampia tutela giuridica di cui gode sia a livello nazionale che sovranazionale.
Sul fronte interno, l’obiezione di coscienza trova riconoscimento attraverso il diritto alla libertà di pensiero, alla libertà religiosa, all’uguaglianza e al divieto di discriminazione.
Gli stessi valori ritroviamo nel diritto internazionale a cominciare dalla Dichiarazione Universale del 1948 e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici
A livello europeo, ricordiamo la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950) e la Carta fondamentale dei diritti dell'unione europea (proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.
Sul fronte culturale, d’altro canto, si assiste al ruolo sempre più decisivo del principio di autoderminazione, che spinge le pubbliche autorità a riconoscere rilevanza sociale e giuridica alle istanze più personali e particolari delle persone.
Più aumenta la rilevanza che l’autorità dà alla coscienza di ogni singolo uomo, ed al suo libero sviluppo, quale principale criterio di riferimento per l’individuazione di nuove pretese tutelate, più si riscontra la tendenza ad una limitazione della medesima coscienza nel suo rapporto con l’autorità, ad una compressione del diritto di ciascuno di obiettare alla legge scritta.
Non può essere dimenticata la recente delibera della Giunta della Regione Puglia del 25 marzo 2010, con la quale i medici obiettori di coscienza venivano esclusi dai consultori ambulatoriali. Il TAR della Puglia, con la sentenza n.3477 del 2010, ha annullato il provvedimento della giunta Vendola, ed ha precisato che impedire la presenza di medici obiettori nei consultori “viola il principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., oltre che i principi posti a fondamento della obiezione di coscienza (libertà religiosa e di coscienza ex art. 19 Cost. e libertà di manifestazione dei pensiero di cui all’art. 21 Cost.).
La vicenda giudiziaria, pur conclusasi positivamente, mostra la costante pressione esercitata su questo fondamentale principio.
Le ragioni di una fragilità
Le ragioni dell’erosione del diritto all’obiezione di coscienza dipendono, a mio giudizio, da una serie di fattori concomitanti.
Innanzi tutto, la scissione della libertà dalla verità. L’impossibilità di un pensiero forte, determinato dal depotenziamento della ragione, ritenuta incapace di pervenire a certezze morali, ha provocato l’abbandono della verità in favore della libertà.
L’uomo si ritiene libero di progettare la propria esistenza in modo autonomo, costruendo a suo piacimento la gerarchia di valori personali e sociali. Qualsiasi punto di vista è legittimo e merita rispetto, per cui il pluralismo etico, la molteplicità di progetti di vita buona rappresenta non solo una situazione di fatto in attesa di definizione ma una condizione di diritto cioè una scelta di valore.
Il fatto è che tutti questi punti di vista valgono solo nell’ambito privato ma di per sé non hanno rilevanza pubblica.
La mancanza del nesso con la verità, l’esaltazione del principio di autonomia ed il conseguente pluralismo, in ultima analisi, causano l’isolamento del singolo che si trova indifeso davanti al potere.
La politica, in questa prospettiva, esercita una sovranità senza giustificazione, in quanto non sono riconosciuti valori oggettivi precedenti o superiori al potere. Quest’ultimo si esprime nella decisione o volontà arbitraria come potere sulla vita biologica, ridotta ad oggetto della sua disponibilità. In definitiva, è il potere che decide sui diritti dell’individuo.
Si comprende così la fragilità del diritto all’obiezione di coscienza. In un contesto culturale pluralista/relativista la coscienza del singolo, i suoi valori, valgono solo in quanto trovino valorizzazione da parte della mentalità dominante, del potere.
Un riscontro sul piano giuridico è dato dalla dottrina positivista, che tende ad identificare il diritto con la legge (in senso formale): il diritto vige se e solo se è previsto da una norma di legge. L’obiezione di coscienza, quindi, ha valore giuridico solo se è prescritta, se positivamente posta mediante una norma.
Particolarmente significativo è il secondo comma, dell’art. 10 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea: “Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio”.
Quando i diritti non trovano altro fondamento che la volontà del legislatore (che rappresenta il potere politico dominante) non vi è alcuna garanzia della loro inviolabilità. L’«Osservatore Romano», prima ancora della pubblicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, il 15 ottobre 1948, osservò profeticamente: «Non è dunque Dio, ma l’uomo che avverte gli umani che sono liberi ed uguali, dotati di una coscienza e di una intelligenza, tenuti a considerarsi come fratelli. Sono dunque gli uomini stessi che si investono di prerogative delle quali potranno arbitrariamente spogliarsi».
Riprendere la strada della verità
È evidente, a questo punto, che senza un radicamento nella verità, la libertà dell’uomo si riduce ad una decisione arbitraria, frutto di una coscienza insindacabile ed autoreferenziale.
Fuori dalla verità, nessuna regola del vivere comune è giustificabile se non in termini di potere, di rapporti di forza storicamente dati.
Bisogna riconoscere il carattere decisivo della coscienza come luogo della persona in cui si realizza l’incontro con la verità, dove «l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce, che lo chiama sempre ad amare e a fare il bene e a fuggire il male…».
In altre parole, solo assicurando un fondamento ontologico al diritto di obiezione di coscienza, riportandolo alla persona stessa, è possibile assicurare il fondamentale diritto del cittadino a respingere le prescrizioni delle autorità civili contrarie alle esigenze dell’ordine morale o ai diritti delle persone.
Giorgio Razeto